1. Ai fini della presente legge, per «mobbing» si intende una situazione lavorativa caratterizzata da condotte vessatorie sistematiche, durature e intense, da parte del datore di lavoro, denominata «mobbing verticale», o di colleghi, denominata «mobbing orizzontale», nei confronti di una o più persone che vengono fatte oggetto di maltrattamenti morali o di pressione psicologica, con la conseguenza di una esplicita o implicita minaccia sotto i profili della professionalità, dell'immagine sociale, della sicurezza e della salute.
2. Per «professionalità» si intende l'intera esperienza e il patrimonio professionale acquisiti dal lavoratore, ivi comprese le aspettative di promozione e di carriera attraverso l'attitudine all'esercizio delle mansioni svolte e le diverse capacità di inserimento nel mondo del lavoro.
3. Per «salute e sicurezza» si intende uno stato complessivo di benessere fisico,