Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, per «mobbing» si intende una situazione lavorativa caratterizzata da condotte vessatorie sistematiche, durature e intense, da parte del datore di lavoro, denominata «mobbing verticale», o di colleghi, denominata «mobbing orizzontale», nei confronti di una o più persone che vengono fatte oggetto di maltrattamenti morali o di pressione psicologica, con la conseguenza di una esplicita o implicita minaccia sotto i profili della professionalità, dell'immagine sociale, della sicurezza e della salute.
      2. Per «professionalità» si intende l'intera esperienza e il patrimonio professionale acquisiti dal lavoratore, ivi comprese le aspettative di promozione e di carriera attraverso l'attitudine all'esercizio delle mansioni svolte e le diverse capacità di inserimento nel mondo del lavoro.
      3. Per «salute e sicurezza» si intende uno stato complessivo di benessere fisico,

 

Pag. 6

mentale, sociale e relazionale della persona, considerati elementi che concorrono a determinare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
      4. Per «bossing» si intende una situazione vessatoria rientrante nel mobbing denominato «strategico», attuato, in situazioni di non praticabilità di licenziamento, mediante piani persecutori, con finalità di riorganizzazione aziendale, di riduzione del personale o di esclusione di lavoratori considerati scomodi o in esubero.